Pronti il modello e le istruzioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di affitto.
Approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni per la compilazione, per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione. Approfondiamo insieme.
Finalmente è possibile dare seguito alle prime informazioni, risalenti alla fine dello scorso anno, riguardo l’interessante agevolazione introdotta dalla Legge 176/2020 di Conversione del primo Decreto Ristori (D.L. 137/2020), consistente in un bonus concesso al locatore a fronte di una riduzione del canone concessa nell’anno 2021.
È infatti stato emanato il 6 luglio scorso il Provvedimento del Direttore AdE riportante le indicazioni per la presentazione della domanda e il modello da utilizzare con relative istruzioni.
La domanda di contributo potrà essere presentata dal singolo locatore, accedendo al sito dell’AdE o rivolgendosi a uno degli intermediari autorizzati ad accedere al suo cassetto fiscale (es. commercialista).
In quali casi spetta l’agevolazione per la riduzione del canone di affitto?
L’agevolazione non interessa tutti i contratti di locazione e tutti i casi, ma soltanto alcuni, che sintetizziamo di seguito:
- Il contratto di locazione deve avere a oggetto un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del conduttore.
Si tratta dei comuni indicati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 551 del 30 dicembre 1988, (comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia), con l’aggiunta degli altri comuni individuati dal CIPE con apposite delibere (attualmente la delibera del 13 novembre 2003 n. 87, allegato A).
- Il contratto di locazione deve risultare in essere alla data del 29 ottobre 2020.
In altre parole, la decorrenza del contratto deve essere anteriore al 30 ottobre 2020 e il contratto non deve essere cessato alla data del 29 ottobre 2020.
- Il contratto di locazione deve essere oggetto di una o più riduzioni del canone per l’anno 2021 o per parte di esso e tali riduzioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge che ha introdotto il contributo).
- Le riduzioni del canone devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI (per via telematica, mediante la procedura “agile” con invio tramite PEC o direttamente agli sportelli, ove possibile) entro il 31/12/2021. Non saranno quindi agevolabili riduzioni concesse a valere sull’anno 2021 ma la cui comunicazione sia stata effettuata oltre la fine dello stesso anno.
In cosa consiste il contributo sulla riduzione del canone di affitto?
L’agevolazione sarà concessa sotto forma di contributo, quindi una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del locatore che possiede i requisiti previsti.
L’importo del contributo è commisurato all’importo complessivo delle riduzioni dei canoni di locazione degli immobili a uso abitativo relative alle mensilità dell’anno 2021, già accordate al conduttore e comunicate all’Agenzia delle entrate o che verranno accordate e comunicate all’Agenzia entro il 31 dicembre 2021.
Entità dell’agevolazione e tempistica di erogazione.
Il contributo è di importo pari al 50% (salvo quanto chiarito di seguito) dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.
Ogni locatore, quindi, avrà diritto al suo contributo, per l’importo massimo sopra indicato. Va specificato che il massimale di contributo non è riferito al singolo contratto, ma al singolo locatore e che, di conseguenza, in caso di soggetto che risulti locatore in più contratti, l’importo massimo del contributo resterà il medesimo (1.200 euro, appunto).
Chiaramente l’entità del contributo spettante a ciascun locatore con riguardo ad uno specifico contratto di locazione su uno specifico immobile terrà conto della sua percentuale di possesso (proprietà, usufrutto ecc.). Sul punto l’AdE nella sua Guida fornisce un esempio con tanto di tabella di sintesi:

L’importo spettante sarà effettivamente erogato dall’Agenzia delle Entrate dopo il 31/12/2021, una volta effettuato il controllo delle rinegoziazioni dichiarate ed effettivamente comunicate.
Modalità di richiesta del contributo affitti.
Il contributo andrà richiesto presentando una specifica istanza, da trasmettere all’Agenzia in modalità telematica nel periodo tra il 6 luglio 2021 e il 6 settembre 2021.
La richiesta va presentata utilizzando uno specifico modello introdotto dal Provvedimento del Direttore AdE del 6 luglio scorso, seguendo le relative istruzioni di compilazione.
La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita procedura web che la Guida predisposta dall’AdE riporta passo dopo passo.
Il locatore deve compilare un’unica istanza, inserendo in essa tutte le rinegoziazioni che hanno i requisiti previsti e per le quali richiede il contributo. Nel caso in cui il locatore presenti un’istanza con dati errati o nella quale non è stata inserita una o più rinegoziazioni, potrà presentare un’istanza sostitutiva entro la data del 6 settembre 2021 nella quale dovrà inserire nuovamente tutte le rinegoziazioni per le quali richiede il contributo.
Nella parte da compilare sarà possibile indicare anche i dati relativi alle riduzioni che si intenderà concedere (quindi non ancora concesse/comunicate) entro il 31 dicembre 2021. In caso di rinegoziazioni pianificate ma poi non realizzate in concreto si dovrà procedere ad un’istanza sostitutiva che aggiorni il relativo dato (e di conseguenza consenta di ricalcolare il contributo ottenibile).
Il sistema calcolerà l’importo del contributo teorico massimo, determinato in base ai dati trasmessi da colui che predispone la domanda (ferma restando, come sopra specificato, la possibilità che, dopo il 31/12/2021, l’AdE determini un importo di contributo effettivo inferiore in conseguenza dell’elevato numero di domande rispetto al budget previsto per la misura agevolativa).
Oltre il 6 settembre 2021 non sarà più possibile presentare domande di contributo o istanze sostitutive, ma si potrà soltanto, qualora si riscontri non avere alcun diritto al contributo o si intenda comunque rinunciare, inviare (sempre tramite lo stesso canale web predisposto) un’istanza di rinuncia totale al contributo.
La fase di controllo ed erogazione del contributo affitti.
Successivamente al 31 dicembre 2021, l’Agenzia effettuerà una seconda elaborazione delle istanze che hanno ottenuto la ricevuta telematica di presa in carico, riscontrando i dati indicati su tali istanze rispetto alla situazione dei contratti di locazione e relative rinegoziazioni comunicate all’Agenzia e risultanti quindi al sistema dell’Anagrafe Tributaria.
In sede di controllo l’AdE rideterminerà il contributo richiesto su ciascuna istanza, non considerando eventuali contratti di locazione terminati prima dell’efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell’istanza stessa.
Al termine della fase di controllo l’Agenzia procederà a determinare l’importo complessivo dei contributi da erogare e, se tale importo sarà superiore ai fondi stanziati (100 milioni di euro), fisserà la percentuale effettiva di erogazione, calcolata in base al rapporto tra il totale dei contributi richiesti e i fondi stanziati.
La percentuale effettiva di erogazione sarà resa nota con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Al termine di tale procedura, finalmente, l’Agenzia erogherà ai richiedenti i contributi accreditandoli sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato sull’istanza. Successivamente all’erogazione, per ogni istanza l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta (la prima viene rilasciata alla presentazione della domanda) che ne attesta l’accoglimento e che contiene l’indicazione dell’importo del contributo effettivamente spettante ed erogato.
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