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Affitti brevi, gli ospiti vanno comunicati alla Questura
Affitti brevi, entro 24 ore obbligo di comunicare gli ospiti alla Questura

Obbligo di comunicazione alla Questura per gli affitti brevi.

Introdotto l’obbligo di comunicazione in Questura della locazione breve.

Dallo scorso novembre è diventato obbligatorio comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate con la formula degli affitti brevi, entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo. La novità è contenuta in un emendamento del DL Sicurezza, il cui testo della legge di conversione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2018.

Dunque anche per le locazioni e le sublocazioni di durata inferiore ai 30 giorni è ora necessario informare la Questura. Pena, nel caso di mancata comunicazione, il pagamento delle sanzioni previste dall’articolo 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevedono l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro.

Fino ad oggi l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza la presenza e i dati di ospiti alloggianti per un periodo inferiore ai 30 giorni era previsto solo in caso di cittadini extracomunitari, mentre per i periodi superiori ai 30 giorni anche in caso di presenza dei cittadini dell’Unione Europea. 

Come fare la comunicazione alla Questura per gli affitti brevi.

 

La nuova comunicazione deve essere effettuata telematicamente attraverso il portale Alloggiati Web, disponibile da qualche anno sul sito della Polizia di Stato, ma prima di poter compilare la schedina alloggiati, ovvero il modulo di comunicazione, occorre richiedere le credenziali di accesso al servizio presso la Questura territorialmente competente. La richiesta può in genere essere fatta anche online via PEC, mentre il ritiro deve essere effettuato di persona; una procedura un po’ macchinosa, se si tiene conto dell’obbligo di comunicazione entro le 24 ore dalla stipula del contratto.

Il proprietario dell’immobile concesso in affitto deve quindi richiedere a ciascun inquilino la carta d’identità (o altro documento idoneo) ai fini dell’identificazione, mentre nel caso di cittadini extracomunitari occorre esibire il passaporto o altro documento equivalente, munito di fotografia.

Tassa di soggiorno in caso di affitti brevi.

Fino alla conversione in legge del D.L. 50/2017, avvenuta con modifiche dalla L. 96 del 21 giugno e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2017, l'imposta di soggiorno era applicabile solo nel caso di attività svolta in maniera professionale, come B&B e gestori di case vacanze.

Ora il D.L. 50/2017 ha previsto l’obbligo di applicare la tassa di soggiorno sui contratti di affitto breve, sia nel caso in cui si tratti di contratto con incasso diretto delle somme da parte del proprietario sia in caso di passaggio tramite intermediari. Il soggetto che incassa il canone è responsabile anche del versamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

L’imposta non ha una cifra univoca stabilita per legge, ma è decisa con deliberazione del consiglio comunale; il gestore dell’immobile affittato con la formula breve deve, quindi, necessariamente informarsi presso l’amministrazione della città, e cercare di restare costantemente aggiornato, dal momento che normative e regolamenti sono spesso oggetto di modifiche. A seconda delle modalità previste per il calcolo e della relativa riscossione, il gestore può decidere se provvedere autonomamente, tenendone conto nella determinazione del canone o se farsi pagare la tassa direttamente dall’ospite all’arrivo o, ancora, preventivamente tramite l’intermediario.

Affitti brevi: cosa sono?

Con l’entrata in vigore del D.L. 50/2017 è stato riformato il regime fiscale per gli affitti brevi, per i quali si intendono “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”(comma 1, art. 4 del suddetto decreto).

Rimangono quindi escluse altre tipologie di prestazioni, legate a un’attività professionale e non occasionale, come ad esempio il servizio di colazione o la messa a disposizione di auto a noleggio.

Non è necessario registrare i contratti di durata inferiore a 30 giorni, ma nel caso intervengano intermediari, questi sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del locatore, la durata e l’importo del corrispettivo di tutti gli affitti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono occorsi.

Anche per gli affitti brevi è possibile optare per la cedolare secca. I soggetti che riscuotono i canoni relativi ai contratti di locazione breve devono effettuare una ritenuta del 21% sull’ammontare complessivo dei canoni, ed effettuare i versamenti delle ritenute con il modello F24. Nel caso in cui il beneficiario non opti, in sede di dichiarazione dei redditi, per l’applicazione della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

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