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l'agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul decreto cura italia
le misure per contrastare l'emergenza

Decreto Cura Italia: le misure urgenti per l'immobiliare.

L’INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL DECRETO CURA ITALIA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 70 del 17 marzo 2020) è entrato in vigore il Decreto “Cura Italia” (D.L. 18 del 17 marzo 2020), il cui obiettivo è (oltre a potenziare il Servizio Sanitario Nazionale) introdurre delle prime misure urgenti per imprese e cittadini che stanno affrontando l’emergenza sanitaria legata all’epidemia da COVID-19 in atto nel nostro Paese.

Oltre ad alcune agevolazioni rivolte alle imprese in genere (cassa integrazione in deroga, indennità di 600 euro per partite IVA, Fondo di Garanzia PMI, sospensione rate mutui prima casa per partite IVA, sospensione rate finanziamenti e non revocabilità linee di credito, credito di imposta per sanificazione ambienti, sospensione termini versamenti cartelle esattoriali, modifica termini per approvazione bilanci società), su cui abbiamo fornito informazioni tramite apposite comunicazioni, il Decreto Cura Italia contiene alcune misure che incidono direttamente sul nostro settore di riferimento, in vario modo.

Di seguito un’informativa su tali misure, anche alla luce dei chiarimenti forniti in merito ad alcune di esse dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 8/E del 3 marzo scorso.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI (art.62)

 

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la recente Circolare, ha specificato ulteriormente rispetto al testo della norma, per facilitare l’applicazione della stessa.

In sostanza:

- i termini per la registrazione dei contratti (locazione, comodato, ma anche scritture private in genere) sono sospesi fino al 31 maggio 2020;

- dal 31 maggio in poi i termini ricominceranno a decorrere (es. la registrazione di un contratto di locazione potrà essere effettuata entro il 30 giugno, ovverosia entro 30 giorni da quando la sospensione dei termini finirà);


- la sospensione vale sia in caso di modalità “cartacea” che di modalità telematica;

- (anche se l’AdE non lo specifica) la sospensione vale anche per gli adempimenti successivi (risoluzione, proroga, cessione);


- la sospensione non vale per i semplici versamenti, qualora non siano associati ad un adempimento: sarà quindi sospeso il pagamento delle imposte (registro, eventualmente bollo dovuti in assenza di cedolare) collegato a registrazioni, proroghe, risoluzioni ecc. (tale pagamento potrà essere effettuato negli stessi termini dell’adempimento stesso, senza sanzione alcuna) , mentre non sarà sospeso il semplice versamento dell’imposta per annualità successive;

Una riflessione operativa: il fatto che gli adempimenti telematici possano essere sospesi non significa che non si possano effettuare qualora lo si voglia.

Il suggerimento è, anzi, di effettuarli comunque, sfruttando la sospensione per quegli adempimenti (es. registrazione comodato o registrazione di qualsiasi scrittura privata di modifica del contratto o operazione non effettuabile online) che debbano essere effettuati necessariamente presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Segnaliamo a tal proposito, per completezza, che presso alcuni Uffici Territoriali viene riconosciuta in questa fase la possibilità di inviare la documentazione per la registrazione (in particolare in caso di registrazione scrittura privata con modello 69) tramite PEC o anche mediante semplice e-mail.

Tuttavia, non avendo certezze circa la capacità degli Uffici AdE di sbrigare in back-office le pratiche pervenute per posta elettronica, ci sentiamo di consigliare di procedere, anche sfruttando la sospensione dei termini, per via cartacea, aspettando il momento in cui ciò sarà possibile.

CREDITO DI IMPOSTA SU CANONE LOCAZIONE DEL MESE DI MARZO IMMOBILI C/1 (art. 65)

Viene introdotto un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, a favore delle imprese che esercitino la loro attività in locali condotti in locazione. Il credito ammonta al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, sempre che il locale condotto in locazione sia di categoria catastale C/1.

Tale credito non si applica alle attività (di commercio al dettaglio o servizi alla persona) menzionate negli allegati 1 e 2 al D.P.C.M. 11 marzo 2020 tra quelle che è consentito tuttora esercitare.

Di conseguenza, tutte le attività che non sono incluse nei sopra citati allegati hanno diritto all’agevolazione (ivi comprese le agenzie immobiliari, dato che negli allegati non sono menzionate), ovviamente in presenza degli altri requisiti (in particolare la categoria catastale del locale utilizzato).

L’Agenzia delle Entrate ha specificato, nella sua recentissima Circolare 8/E, che:

- nonostante la norma contenuta nel Decreto non faccia riferimento al canone effettivamente pagato a marzo, ma semplicemente a quello contrattualmente previsto, tale norma va comunque interpretata secondo lo spirito del Legislatore, con la conseguenza che si avrà diritto all’agevolazione del credito d’imposta del 60% del canone solo qualora lo si sia pagato per intero;


- rileverà ai fini dell’agevolazione l’appartenenza alla sola categoria catastale C/1, pertanot non saranno agevolabili i conduttori di immobili di categoria D/8, anche se utilizzati per attività commerciali (lo stesso vale per gli immobili A/10, i cui conduttori saranno sempre esclusi dall’agevolazione, anche qualora esercitassero, ad esempio come avviene talvolta, un’attività di agenzia immobiliare.

SOSPENSIONE PROVVEDIMENTI RILASCIO IMMOBILI (art. 103)

L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

In sostanza, chi ha già in mano un’ordinanza di ingiunzione al pagamento del canone arretrato e sgombero locali, non potrà agire per l’esecuzione coattiva del provvedimento tramite intervento dell’ufficiale giudiziario e del fabbro per riappropriarsi dell’immobile. La morosità però resta e l’esecuzione forzata è rinviata a luglio 2020.

Non è invece negata la possibilità di iscrivere a ruolo nuovi giudizi, anche se non è da escludere che il ridotto numero di personale attualmente presente nelle cancellerie possa creare qualche problema in tal senso.

REQUISIZIONI ALBERGHI ED ALTRI IMMOBILI (art. 6)

Una misura che potrebbe riguardare, in linea molto teorica, i clienti proprietari.

I Prefetti potranno provvedere, stabilendo anche le procedure per l’indennizzo, alla requisizione in uso di strutture alberghiere, o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

La requisizione potrà protrarsi fino al 31 luglio 2020.

In caso di rifiuto del proprietario a ricevere la somma prevista per indennizzo, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e corrisposta non appena accettata.

Come viene definito l’indennizzo dovuto?

Il Prefetto ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle Entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore.

PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI IDENTITÀ (art. 104)

Infine un’informazione che può risultare utile in sede di raccolta e verifica dei documenti delle parti.

Viene automaticamente prorogata al 31 agosto 2020 la validità (salvo che per l’espatrio, ai fini del quale la proroga non opera) dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

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