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obbbligo dichiarazione ospitalita per inquilini stranieri
per inquilini stranieri obbligo di dichiarazione di ospitalita

Obbligo di dichiarazione di ospitalità nei confronti di inquilini stranieri.

Abolita la comunicazione di cessione di fabbricato in ogni forma.

 

Anche se ormai sono passati alcuni anni dall’introduzione della cedolare secca e dalla relativa abolizione dell’obbligo di comunicazione di cessione fabbricato, continua ancora ad esserci molta confusione sull’argomento e sul fatto che in effetti non sia più necessario presentare tale documento, in nessun caso. In realtà la confusione nasce dal fatto che all’inizio l’abolizione prevedeva alcuni casi di esclusione (soprattutto relativi a cittadini stranieri) e che successivamente si è proceduto a sostituire del tutto l’adempimento con un nuovo modulo “la dichiarazione di ospitalità” che ha alcune caratteristiche peculiari.

 

Partiamo con ordine, quindi affermando che


- la Comunicazione di cessione fabbricato è stata abolita.

La cessione di fabbricato non è più necessaria in tutti quei casi in cui il contratto (sia esso ad uso abitativo o ad uso diverso) è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso (art. 2 D.L. 79/2012). In sostanza la registrazione assorbe anche questa incombenza. Quindi non occorre fare la cessione di fabbricato per un immobile locato ad uso abitativo, ma neanche per l’uso diverso, essendo in entrambi i casi stata abolita. Questo sia che il conduttore sia una persona fisica, sia che invece si tratti di persona giuridica.

Questo il testo integrale dell’art. 2 del D.L. 79/12 che abolisce la comunicazione di cessione fabbricato, superflua tutte le volte che c’è un contratto di affitto, superiore a 30 giorni e per il quale, quindi, è obbligatoria la registrazione presso l’agenzi delle entrate.

Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

Cos’era la comunicazione di cessione fabbricato?

 

La disposizione che prevedeva la cessione di fabbricato (adempimento assorbito dalla registrazione, come visto sopra) è l’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 che così recita:

"Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato".

Questa era la norma che giustificava la cessione di fabbricato sia in caso di conduttore persona fisica che in caso di conduttore società, ma ora tale adempimento ora non esiste più.

Il nuovo adempimento che in qualche modo sostituisce la vecchia comunicazione di cessione fabbricato è previsto dall’art. 7 del D.L. 286/98 e prende il titolo di “dichiarazione di ospitalità”.


Quando è obbligatoria la dichiarazione di ospitalità?

Solo nel caso in cui l’inquilino sia un extracomunitario:

"Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nl territori dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".

Per quali contratti vale?

 

La dichiarazione di ospitalità, stando al testo della norma, va prodotta e comunicata in tutti i casi in cui si cede il godimento di un immobile ad un extracomunitario, senza distinzione tra destinazione abitativa o non abitativa.

 

Quale modello usare?

 

Qui il modello fornito a livello nazionale dalla Polizia di Stato (è però possibile che localmente siano stati creati altri modelli dalle singole questure).
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, del permesso/carta di soggiorno, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

 

Alleghiamo anche una circolare della stessa Polizia di Stato in cui si ricostruisce lo scenario nel senso riportato sopra e che potrà essere utilizzata in quei casi in cui la questura richieda (anche se solo in alcuni casi) ancora il “vecchio” adempimento di comunicazione di cessione fabbricato che, come abbiamo definito e come la stessa circolare chiarisce, è stato definitivamente abolito, oppure nei casi in cui la questura affermi la non necessità di presentazione del documento.

Quando presentare il documento?

 

La dichiarazione di ospitalità deve essere inviata entro 48 ore, anche qualora il cittadino extracomunitario o apolide si dovesse fermare per un solo giorno.
Si specifica che per cittadino straniero, si intende, esclusivamente il cittadino extracomunitario.

 

Dove portare la dichiarazione?

 

Il modulo può essere spedito con raccomandata a/r con firma in originale (trattenendone una copia per sé) oppure consegnato a mano all'ufficio immigrazione o al comune, a seconda di dove l'immobile è situato.

 

Quali rischi se non si presenta la dichiarazione?

 

Le sanzioni previste per il proprietario in caso di mancata osservanza, stabilite dal comma 3 dell’art. 7 del D.L. 286/98 vanno da 160 a 1.100 euro.

 

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