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Ecobonus e immobile concesso in affitto
La detrazione ecobonus spetta anche se l'immobile è locato.

Anche gli immobili affittati possono usufruire dell’ecobonus.

Ok all’ecobonus anche se gli immobili oggetto della detrazione vengono concessi in locazione.

Dopo aver presentato le novità sull’ecobonus che entreranno presto in vigore, torniamo a parlare di questo incentivo fiscale grazie alla recente novità introdotta dalla sentenza n.73/2018 della CTP di Sondrio. La Commissione Tributaria stabilisce la legittimità della detrazione relativa a spese di riqualificazione energetica per lavori eseguiti su immobili costituenti l’oggetto stesso dell’attività, ovvero destinati all’affitto.


La sentenza cambia le carte in tavola rispetto a quanto stabilito finora dall’Agenzia delle Entrate. Il caso nasce dall’impugnazione di una cartella con cui il Fisco voleva recuperare le detrazioni fruite da una società che usava gli immobili per la locazione, oggetto secondario della società. Secondo l’AdE la commercializzazione e l’affitto sono esclusi dall’incentivo, essendo l’agevolazione riservata ai soli fabbricati strumentali utilizzati dall’impresa nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, nella sentenza n. 73/2018 sopra citata, precisa che la legge nr. 296/2006 prevede le detrazioni d'imposta in relazione ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. L'art. 2 del D.M 19/02/2007, inoltre, estende l'agevolazione ai soggetti titolari di redditi di impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, posseduti o detenuti, quindi senza esplicitare eventuali strumentalità del bene o situazioni concernenti immobili destinati alla vendita o alla locazione.

Secondo i giudici provinciali, la finalità della normativa in senso generale è quella di favorire il risparmio energetico e tale obiettivo è raggiunto anche quando i lavori sono eseguiti su immobili che siano destinati all’affitto in base all’oggetto secondario dell’azienda. Al risparmio energetico consegue, tra l’altro, una rivalutazione degli immobili che li rende competitivi rispetto a quelli di recente costruzione.

Per concludere, la sentenza stabilisce che la detrazione comunemente chiamata ecobonus "spetta sulle spese sostenute per il risparmio energetico su immobili di proprietà, anche se concessi in locazione a terzi, non ponendo la normativa vigente alcun limite al riguardo”. E questo, in particolare nel caso trattato, dove l’affitto presenta natura strumentale in riferimento alla locazione, oggetto secondario dell’attività societaria. Come a dire che se il legislatore avesse voluto limitare la fruizione del beneficio, avrebbe dovuto esplicitamente prevedere la restrizione all’interno della normativa.

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