La stagione della dichiarazione dei redditi: cosa indicare per proprietari e inquilini in affitto?
Con la bella stagione arrivano puntualmente, con lo stesso piacere con cui accogliamo le zanzare, le tasse da pagare sui guadagni dello scorso anno. Tra questi guadagni c’è anche quello sull’affitto se si è proprietari di immobili concessi in locazione. A questo punto dovrò riportare la scelta di tassare tale reddito con cedolare secca o Irpef e di conseguenza pagare le relative imposte. Ma ci sono anche buone notizie per chi può accedere alle detrazioni previste a favore di chi vive in un immobile in affitto. Detrazioni, deduzioni, aliquote, sconti. Tanti termini, un solo obiettivo: essere in regola!
Volendo provare a vedere le cose da un punto di vista storico, proprio quest’anno la dichiarazione dei redditi compie esattamente 70 anni. Un compleanno a cifra tonda, che ci racconta di un’importante riforma che fu introdotta nel 1951, con la Leffe Vanoni, dal nome del suo ideatore che aveva come obiettivo primario quello di offrire una più equa partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica, introducendo per la prima volta il concetto secondo cui chi guadagna di più o ha maggiori redditi, deve contribuire maggiormente, ovvero pagare più tasse.
La legge portava con sé innanzitutto un elemento innovativo: non più imposizioni automatiche (le imposte indirette sui consumi penalizzavano i più poveri), ma con la dichiarazione dei redditi si introduce il concetto di “auto denuncia”, di confessione al fisco di quanto si percepisce, anno, dopo anno. Si introduce un concetto che si basa sulla fiducia tra fisco e contribuente.
Cos’è la dichiarazione dei redditi?
Possiamo definirlo il documento contabile con cui il cittadino/contribuente dichiara i propri guadagni e quindi, sulla base del reddito complessivo, paga le relative imposte, a seconda delle aliquote previste.
Quali modelli?
Il modello principale è quello del 730, è possibile attualmente utilizzare il modello precompilato o usare sempre il modello ordinario. Un modello usato per lo più da pensionati e dipendenti, mentre i titolari di partita IVA di solito usano il modello Redditi PF.
Chi presenta la dichiarazione?
Devono presentare la dichiarazione ogni contribuente che nel corso dell’anno precedente abbia percepito reddito da lavoro autonomo, dipendente, pensione e/o redditi prodotti da beni immobiliari, da impresa o capitale. L’obbligo riguarda il fatto di dover dichiarare tutte le somme guadagnate, ma anche le spese
Nel dettaglio l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi riguarda i seguenti soggetti:
• titolari di partita IVA anche se nell’anno di riferimento non hanno prodotto redditi;
• soggetti che nel corso dell’anno hanno avuto più di un datore di lavoro, che hanno ricevuto più certificazioni uniche e per i quali l’imposta dovuta è superiore a 10,33 euro;
• lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS (come la disoccupazione) o da altri enti sulle quali non sono state applicate ritenute;
• lavoratori domestici (colf, badanti e babysitter);
• lavoratori ai quali sono state erogate detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito non dovute, come nel caso del bonus noto come “Bonus Renzi”;
• contribuenti che hanno percepito redditi da tassare con imposta sostitutiva;
• contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata corrisposti da soggetti non tenuti ad applicare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
• contribuenti che non hanno pagato nel corso dell’anno le addizionali Irpef comunali e regionali, che verranno quindi calcolate con la dichiarazione dei redditi.
Chi è esente dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi?
Non hanno obbligo di presentazione i contribuenti che hanno:
• redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non affittati, se il fabbricato non è situato nello stesso Comune della propria abitazione principale;
• redditi da lavoro dipendente o pensione o collaborazione purché corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato
• redditi esenti, come pensione di invalidità Inail, borse di studio, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, pensioni sociali, ecc;
• redditi soggetti a imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca), come interessi su BOT o altri titoli di debito pubblico;
• redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come interessi sui conti correnti bancari o postali;
• reddito da terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze) entro il limite di 500 euro;
• reddito da lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito nel limite di 8.000 euro per un periodo non inferiore a 365 giorni all’anno;
• reddito da pensione e altre tipologie di reddito entro il limite di 8.000 euro all’anno per un periodo non inferiore a 365 giorni;
• reddito da pensione, terreni, abitazione principale e pertinenze inferiore a 7.500 euro (pensione) e 185,92 (terreni);
• reddito da pensione e altre tipologie di reddito entro il limite di 8.000 euro per contribuenti di età pari o superiore a 75 anni per un periodo non inferiore a 365 giorni;
• redditi da assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di reddito (escluso l’assegno di mantenimento dei figli) entro il limite di 8.000 euro;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro entro il limite di 4.800 euro;
• compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche entro il limite di 28.158,28 euro.
Quando e come si presenta la dichiarazione dei redditi?
La dichiarazione dei redditi va presentata ogni anno entro i seguenti termini:
- Il modello 730 entro il 30 settembre, direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d'imposta (cioè al proprio datore di lavoro)
- Entro il 30 novembre per il modello persone fisiche.
Cosa si dichiara?
Nella dichiarazione dei redditi vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto) redditi dei terreni e dei fabbricati (questo il punto che ci interessa maggiormente), pensioni, redditi diversi (come quelli derivanti da redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Non vanno invece riportati i depositi bancari e gli investimenti in titoli che sono sottoposti a tassazione alla fonte.
Dichiarazione e affitto.
Rispetto all’affitto dobbiamo distinguere la parte dedicata al prorpeitario che dovrà aggiungere ai redditi percepiti come lavoratore o pensionato, quelli incassati come canone mensile; e la parte dedicata agli inquilini che potranno, in sede di dichiarazione dei redditi, portare in detrazione una quota fissa che dipende dal tipo di contratto e dalla condizione personale.
PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE AFFITTATO
Sappiamo che in caso di affitto di un immobile ad uso abitativo, da parte di una persona fisica, c’è la possibilità di tassare il reddito che ne deriva con la cedolare secca o con IRPEF.
In ogni caso si tratterà di riportare le informazioni all’interno del quadro RB del modello “Redditi “.
Per ogni immobile posseduto (o su cui si ha l’usufrutto) occorrerà indicare nella colonna 1 la rendita catastale, mentre nella colonna 2 dovrà essere riportato:
• Il codice 3 se l’immobile è locato in regime di libero mercato
• Il codice 4 se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone o “equo canone “;
• codice 8 se l’immobile è situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone concordato (articoli 2, comma 3, 5, comma 2 e 8, Legge n. 431/1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale o se l’immobile, dato in locazione a canone concordato con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Di seguito si compila la colonna 5 indicando uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 “canone di locazione “:
• Codice 1 – Corrisponde al 95% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, il 5% è considerato di deduzione forfettaria per tenere conto dei costi legati alla locazione;
• Codice 2 – Corrisponde al 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
• Codice 3 – Corrisponde al 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca (in questo caso non si beneficia di alcuna deduzione forfettaria);
• Codice 4 – Corrisponde al 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico.
Nella colonna 6 deve essere indicato la percentuale di canone risultante dalla precedente colonna.
PRECCISAZIONE: il canone da indicare non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone se è possibile distinguerle e documentarle a parte; se si prevede un forfait, invece, tale cifra costituisce reddito e deve essere indicato in colonna 6.
Un’altra colonna importante è la 3, in cui riportare il canone annuo in proporzione ai giorni di durata della locazione.
Inoltre, in caso di comproprietà del bene, il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso che andrà in ogni caso specificata.
Se per lo stesso immobile ci sono diverse situazioni che riguardano lo stesso anno, occorre barrare la casella della colonna 8 “Continuazione”.
Nel dettaglio del reddito si distinguono:
• nella colonna 13 va indicato il reddito del fabbricato non concesso in locazione ovvero locato senza opzione per l'applicazione della cedolare secca.
• Nella colonna 14 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota del 21%.
• Nella colonna 15 va indicato il reddito del fabbricato locato con opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata del 10%.
• Nella colonna 16 va indicato il reddito non imponibile dell'abitazione principale e delle relative pertinenze assoggettato a IMU.
• Nella colonna 17 va indicato il reddito non imponibile degli immobili non locati assoggettati comunque ad IMU.
• Nella colonna 18 va indicato il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non assoggettato a IMU.
Ogni dettaglio ed approfondimento può essere controllato nella sezione dell’agenzia delle entrate dedicata https://info730.agenziaentrate.it/portale/web/guest/quadro-rb-redditi-dei-fabbricati-e-altri-dati
Per il confronto sulla convenienza tra Irpef o cedolare secca vi rimandiamo agli approfondimenti del nostro relativo articolo.
INQUILINO IN AFFITTO E DETRAZIONI: l’affitto si può dedurre/detrarre?
Purtroppo la risposta a questa domanda che in tanti ci pongono continua ad essere un “NO”, non si può portare in deduzione come spesa sostenuta per abitare in un determinato luogo l’affitto e le altre spese relative. Rispetto alla detrazione, però, precisiamo che (e spesso questa parte è trascurata e molti non ne sono a conoscenza) per gli inquilini che portano la residenza nell’immobile in affitto e quindi utilizzano la casa come propria abitazione principale, sono previste detrazioni fiscali.
1) Per intestatari di contratti di affitto con canone libero la detrazione Irpef (quindi sconto sull’imposta da pagare) è di
• 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
• 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.
Per richiederlo occorre compilare nel modello 730/2020 il rigo E71 codice 1.
2) Per chi è titolare di un contratto a canone concordato, stipulato ai sensi della L. n 431 del 9 dicembre 1998, è prevista una detrazione Irpef di:
• 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
• 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore a 30.987,41 euro.
Per richiederla occorre compilare il rigo E71, cod. 2 del modello 730/2021.
P.S: per questa detrazione è importante verificare l’obbligo di presentazione dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.
•3)Per i giovani di età compresa tra i 20 anni e 30 anni che prendono in affitto un immobile adibito ad abitazione principale, diverso da quella dei genitori, è prevista
• una detrazione pari a 991,60 euro che spetta per i primi 3 anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.
L'importo deve essere indicato nel modello 730/2021 (anno di imposta 2020) al rigo E71 con il codice 3.
4) Per i lavoratori dipendenti, che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo (il nuovo comune deve trovarsi almeno a 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione) è prevista una detrazione (per i primi tre anni di trasferimento) di
• 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.
• di 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
In questo caso si usa il rigo E72 con codice 3.
PRECISAZIONI
Nessuna detrazione quindi se il reddito è superiore a 30.987,4; la detrazione viene suddivisa tra gli intestatari del contratto, ognuno per la propria quota, e ripartita per i giorni dell’anno in cui se ne ha diritto.
5) L’unica detrazione che non prevede il requisito della residenza è quella prevista per gli studenti universitari, la cui università si trovi in un comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente e in diversa provincia. L’agevolazione prevede:
• la detrazione del 19% calcolata su un importo massimo di 2.633,00 euro di cui può beneficiare sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico (con una novità nel 2020 per cui la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro).
Tale detrazione va indicata nel modello 730/2021 nei righi E8-E10 con il codice 18.
Informati e fiscalmente pronti, vi auguriamo una ricca estate!
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